Sez. 2, Sentenza n. 1870 del 26/05/1969 (Rv. 341009 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI E ISTITUTI DI CURA - PERSONALE OSPEDALIERO - ASSISTENTATO VOLONTARIO - NOZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ECCEDENTI - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE - NEGAZIONE DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - ILLEGITTIMITA.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI E ISTITUTI DI CURA - PERSONALE OSPEDALIERO - ASSISTENTATO VOLONTARIO - NOZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ECCEDENTI - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE - NEGAZIONE DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - ILLEGITTIMITA.*
Nella disciplina positiva l'assistentato volontario (rectius frequenza) si configura come istituto inteso all'affinamento delle attitudini professionali dei neolaureati mediante attivita ausiliaria e di collaborazione, non interferente nello sviluppo organico e funzionale dei servizi d'istituto. Il giudice di merito non puo ritenere assorbite nei compiti del 'frequentatorè le prestazioni professionali che si assumono eccedenti, in base alla sola impossibilita di farle rientrare nell'istituto della 'supplenzà (che assicura la temporanea copertura di un posto 'vacantè in casi di assoluta e dimostrata necessita, qualora non sia possibile affidarlo ad assistenti effettivi scaduti) e senza motivatamente dimostrare l'insussistenza di un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, di diritto privato, avente ad oggetto le prestazioni professionali con vincolo di subordinazione da una parte e la corresponsione della retribuzione dall'altra. Ne puo, in base allo stesso presupposto, escludere un'Azione generale di arricchimento, senza un'adeguata identificazione di una causa-convenzionale o legale- giustificativa della gratuita delle prestazioni, di cui e stata fornita la dimostrazione quantitativa e qualitativa.*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST., Legge 30/09/1938 num. 1631 art. 17, Legge 30/09/1938 num. 1631 art. 78, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)