Sez. L - , Ordinanza n. 3655 del 07/02/2019 (Rv. 652870 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Svolgimento di attività extralavorativa da parte del lavoratore durante la malattia - Violazione dei doveri di correttezza e buona fede - Configurabilità - Condizioni - Insussistenza - Irrilevanza disciplinare - Insussistenza del fatto contestato - Equivalenza - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell'ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)