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Sez. L - , Sentenza n. 12102 del 17/05/2018 (Rv. 648979 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Insussistenza del fatto contestato - Art. 18 st. lav. come modificato dall’art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012 - Nozione - Previsione del c.c.n.l. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648979-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità; ne consegue che, ove il fatto, connotato da antigiuridicità, risulti accertato senza che la condotta sia punita dal c.c.n.l. con una sanzione meramente conservativa, non è configurabile la fattispecie di cui al citato comma 4, esulando da tale ambito la valutazione sulla proporzionalità della misura adottata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata nonostante risultasse provata la condotta ingiuriosa e minacciosa in contestazione, sussumibile fra i comportamenti sanzionati con il licenziamento dall'art. 11, lett. g) del c.c.n.l. sanità privata - personale medico del 2005).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Contr. Coll. 19/01/2005 art. 11 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)