Sez. 2, Sentenza n. 1331 del 10/04/1975 (Rv. 374852 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MANCATA PROVA - CONSEGUENZE - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MANCATA PROVA - CONSEGUENZE - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
La domanda relativa a beni immobili deve ritenersi soggette alla Competenza per valore del giudice adito, a norma dell'art 15 cod proc civ, ove il convenuto, che ha proposto l'eccezione di incompetenza, non dimostri che il tributo di cui il fondo e gravato esorbiti dalla Competenza dello stesso giudice, ovvero che l'immobile sia esente da tributo e sia, quindi, possibile procedere ad una valutazione ex actis del valore della causa. (Conf 1662/74, mass n 369842; 252/74, mass n 367875).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)