Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 04/07/1981 (Rv. 415048 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - RINVIO O ANTICIPAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ONERE DI TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLE PARTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - RINVIO O ANTICIPAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ONERE DI TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLE PARTI.*
Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito - il cui provvedimento, avendo contenuto esclusivamente ordinatorio, non e impugnabile - il disporre, secondo le esigenze dell'ufficio giudiziario cui appartiene, il rinvio o l'anticipazione delle udienze gia fissate, salvo l'Onere di darne tempestiva comunicazione alle parti. (V 633/79, mass n 396783).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)