Sez. 3, Sentenza n. 285 del 17/01/1986 (Rv. 443921 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - RINVIO AD UNA UDIENZA SUCCESSIVA PER IL DEPOSITO DI NOTE DIFENSIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - RINVIO AD UNA UDIENZA SUCCESSIVA PER IL DEPOSITO DI NOTE DIFENSIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Nel procedimento celebrato secondo le forme del rito del lavoro, qualora il giudice conceda alle parti, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., il termine di dieci giorni per il deposito di note difensive, il rinvio ad una udienza diversa (e più montana) da quella immediatamente successiva alla scadenza del termine stesso concreta l'Esercizio di un potere discrezionale del giudice stesso in relazione alle esigenze di servizio, che resta insindacabile in Sede di legittimità. (V 4362/81, mass n 415048; (V 633/79, mass n 396783).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)