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Sez. 1, Sentenza n. 633 del 29/01/1979 (Rv. 396783 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO PER IMPEDIMENTO DELLE PARTI - RIAPERTURA ED INTEGRAZIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396783-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO PER IMPEDIMENTO DELLE PARTI - RIAPERTURA ED INTEGRAZIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le valutazioni del giudice del merito sull'opportunita o meno di disporre un differimento dell'udienza di discussione, in relazione alle ragioni ed agli impedimenti dedotti dalle parti, ovvero una riapertura ed integrazione della fase in istruttoria, configurano Esercizio di potere discrezionale, non sindacabile in Sede di legittimita. (V 992/75, mass n 374387).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)