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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30879 del 26/11/2019 (Rv. 655901 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Prestazioni INAIL - Rendita ai superstiti - Limiti temporali alla revisione ex art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655901-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE

Il diritto alla rendita erogata dall'INAIL in favore dei superstiti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è condizionato dal fatto che l'aggravamento della malattia che ha cagionato la morte del lavoratore sia avvenuto entro i termini fissati dall'art. 137 del cit. d.P.R. per la revisione della rendita erogata al "de cuius", atteso che tale istituto è diretto all'adeguamento della rendita goduta in vita dal lavoratore, da non confondersi con la rendita ai superstiti, che, quale prestazione autonoma spettante iure proprio agli eredi, prescinde sia dalla circostanza che per quello stesso evento fosse già stata costituita la rendita in favore del lavoratore deceduto, sia dal fatto che tale rendita fosse stata adeguata in relazione all'aggravamento che ha cagionato la morte.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)