Sez. L - , Sentenza n. 6306 del 10/03/2017 (Rv. 643440 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Rendita ai superstiti - Regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Computo della componente liquidata a titolo di danno biologico - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
La rendita ai superstiti erogata dall’INAIL, anche successivamente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 38 del 2000, costituisce una prestazione autonoma all’interno del sistema assicurativo obbligatorio, sicché va considerata fuori dall’ambito di applicabilità dell’art. 13 del medesimo d.lgs. che ha esteso la copertura assicurativa alla componente di danno biologico; la posizione specifica e differenziata dei superstiti, rafforzata dall'art. 73 del d.lgs. predetto e dall’art. 1, comma 130, della l. n. 147 del 2013, rende conforme al canone di razionalità di cui all’art. 3 Cost. la scelta del legislatore di attrarre il danno biologico all’interno dell’oggetto dell’assicurazione con riferimento alla prestazione del solo assicurato, lasciando all’area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/2000 num. 388 art. 73, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 130 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)