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Sez. 1, Sentenza n. 5803 del 07/12/1978 (Rv. 395623 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA RISARCITORIA - CONDIZIONI - DEROGA.*
Stato
decisa il 1978-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395623-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA RISARCITORIA - CONDIZIONI - DEROGA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilita, rilevabile d'ufficio, della domanda risarcitoria che sia stata avanzata, anche nei soli confronti del responsabile civile o dell'autore materiale del fatto illecito, senza la preventiva richiesta del danno all'assicuratore, per mezzo di raccomandata, ed il decorso di sessanta giorni dalla data della richiesta medesima (art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990), trova deroga nell'ipotesi in cui il danneggiato deduca e dimostri la propria incolpevole impossibilita di identificare l'assicuratore e di provvedere conseguentemente a detti adempimenti (oltre che nel caso di insussistenza della copertura assicurativa del "fondo di garanzia" per veicoli o natanti non identificati o non coperti da Assicurazione). (V 806/78, mass n 390145).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)