Sez. 1, Sentenza n. 1405 del 12/03/1981 (Rv. 412043 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - PREVIA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE - DEROGHE - IMPOSSIBILITA DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - PREVIA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE - DEROGHE - IMPOSSIBILITA DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la regola generale dell'improponibilita della domanda del danneggiato, se non preceduta dalla richiesta del danno all'assicuratore del danneggiante per mezzo di raccomandata e del decorso di sessanta giorni dalla richiesta stessa (art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990), trova deroga in relazione ad una non colpevole impossibilita di identificare l'assicuratore e, quindi, di provvedere a detto adempimento, la quale, in virtu del principio ad impossibilia nemo tenetur, deve essere accertata sulla base delle circostanze del caso concreto, tenendo conto del comportamento processuale ed extraprocessuale del danneggiante. (V 5803/78, mass n 395623; (V 5767/78, mass n 395570; (V 806/78, mass n 390145).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)