Sez. 1, Sentenza n. 806 del 20/02/1978 (Rv. 390145 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO - ESPERIBILITA - PREVIA RICHIESTA ALLO ASSICURATORE - NECESSITA - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO - ESPERIBILITA - PREVIA RICHIESTA ALLO ASSICURATORE - NECESSITA - LIMITI.*
L'art 22 della legge 24 dicembre 1969, n 990 - pur nel testo di cui al DL 23 dicembre 1976, n 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n 39 - il quale subordina l'Esercizio della Azione di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti al decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata all'assicuratore, trova applicazione anche nei casi in cui l'Azione sia diretta contro il responsabile civile o contro l'autore materiale del fatto illecito, ai sensi dell'art 2054 cod civ. pertanto il danneggiato e esonerato dalla preventiva comunicazione prevista dall'art 22 citato solo quando abbia fornito la prova della materiale impossibilita di identificare l'istituto assicuratore del danneggiante (per inesistenza del rapporto o per altra causa) ovvero dell'insussistenza della copertura assicurativa del fondo di garanzia per le vittime della strada gestito dall'INA, che e limitata ai danni alle persone per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art 19 della legge predetta. (V 1718/74, mass n 369890).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)