Sez. 1, Sentenza n. 21597 del 08/11/2005 (Rv. 593727 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Equa riparazione (diritto alla) - Legge n. 89 del 2001 - Obbligo per il giudice di merito di tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, di ogni anno di durata del procedimento - Esclusione - Influenza del solo danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo stesso, essendo vincolante, per il giudice nazionale, il terzo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)