Sez. 1, Sentenza n. 1354 del 22/01/2008 (Rv. 601254 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Equa riparazione (diritto alla) - Legge n. 89 del 2001 - Obbligo per il giudice di merito di tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, di ogni anno di durata del procedimento - Esclusione - Influenza del solo danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole - Dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La questione di costituzionalità dell'art. 2, terzo comma, lettera a), della legge n. 89 del 24 marzo 2001, secondo cui, ai fini della liquidazione dell'indennizzo per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo stesso ma solo al periodo eccedente il termine ragionevole, è manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117 della Costituzione e, in particolare, della norma interposta di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), sia perché la contraria interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (nelle sentenze del 10 novembre 2004) sui criteri da utilizzare per determinare l'ammontare del risarcimento è stata verosimilmente elaborata in applicazione di norme della Convenzione diverse dal citato art. 6, sia perché il suddetto criterio adottato dal legislatore italiano, che è vincolante per il giudice nazionale, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, dunque, non autorizza dubbi sulla sua compatibilità con gli impegni internazionale assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 com. 1, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)