Sez. 2, Sentenza n. 6500 del 30/11/1988 (Rv. 460819 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - PER VALORE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - PER VALORE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento innanzi al pretore le parti possono sollevare l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., fino a quando è ad esse consentito di svolgere attività processuale e, quindi, sia in Sede di discussione, nell'udienza in cui la causa viene riservata per la decisione, sia nella comparsa conclusionale, senza che rilevi in contrario il divieto, valido anche per il giudizio pretorile in virtù del combinato disposto degli artt. 189, 190, 311 cod. proc. civ., 62 disp. Att. Cod. proc. civ. di avanzare con l'ultimo svolgimento dell'attività difensionale eccezioni nuove, costituendo la deduzione della suindicata incompetenza non un'eccezione in senso proprio, ma un mezzo diretto ad eccitare l'"officium" del giudice. (Conf 3494/84, mass n 435505; (Conf 1117/82, mass n 418996; (Conf 1232/82, mass n 419107).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)