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Sez. 3, Sentenza n. 9692 del 16/11/1994 (Rv. 488657 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE | Giudizio di primo grado - Proposizione dell'eccezione per la prima volta nella comparsa conclusionale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488657-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE

L'incompetenza per valore essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni momento del giudizio di primo grado può essere fatta valere per la prima volta anche nella comparsa conclusionale di quel grado, giacché la deduzione dell'incompetenza per valore integra non un'eccezione in senso proprio, ma un atto diretto a sollecitare "l'officium iudicis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)