Sez. 2, Sentenza n. 1232 del 26/02/1982 (Rv. 419107 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER VALORE - DEDUCIBILITÀ NEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DINANZI AL PRETORE - LIMITE TEMPORALE - DEDUZIONE CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER VALORE - DEDUCIBILITÀ NEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DINANZI AL PRETORE - LIMITE TEMPORALE - DEDUZIONE CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., le parti possono eccepire l'incompetenza per valore, nel procedimento di primo grado davanti al pretore, sino alla chiusura della discussione, nell'udienza in cui per la causa viene riservata la decisione, e quindi anche con la comparsa conclusionale, purché depositata non oltre tale udienza senza che rilevi in contrario il divieto, valido anche per il giudizio pretorile in virtù del combinato disposto degli artt. 189, 190, 311 cod. proc. civ. e 62 disp. Att. Cod. proc. civ., di avanzare in detta comparsa eccezioni nuove, costituendo la deduzione della suindicata incompetenza, non un'eccezione in senso proprio, ma un atto diretto ad eccitare l'officium del giudice. (V 4197/81, mass n 414862; (V 4964/79, mass n 401621; (V 4053/74, mass n 372668; (V 3311/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)