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Sez. 1, Sentenza n. 821 del 20/01/2004 (Rv. 569513 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Esecuzione dell'opera pubblica - Acquisizione delle aree necessarie per mezzo di espropriazione - Delegazione ad impresa privata - Azione di determinazione dell'indennità - Legittimazione passiva - Del beneficiario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569513-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Riguardo alla questione della legittimazione passiva nel giudizio di determinazione indennitaria, ove il compimento dell'opera pubblica sia stato delegato dall'ente espropriante, vanno affermati i seguenti principi: il ricorso degli strumenti della concessione e dell'appalto non può portare, indiscriminatamente, ad attribuire all'affidatario dell'opera la titolarità di poteri espropriativi, ove ciò la legge espressamente non consenta, restando in tal caso obbligato a deposito dell'indennità di esproprio l'ente espropriante; l'accollo degli obblighi indennitari può essere utilmente invocato purché non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo; l'assunzione degli obblighi in nome (e per conto) proprio da parte di un soggetto è sufficiente a creare i presupposti per essere utilmente convenuto nel giudizio di determinazione dell'indennità, non altrettanto accade invece qualora egli dichiari di agire in nome proprio ma per conto dell'espropriante; dell'obbligazione indennitaria va chiamato a rispondere il solo ente espropriante ove resti accertato che il potere del delegato di espletare le procedure amministrative preordinate all'esproprio, comunque sempre in nome e per conto dell'ente delegante, non sia stato fatto esercitato, restando irrilevanti le clausole contrattuali attribuenti le obbligazioni indennitarie al concessionario, appositamente delegato all'acquisizione dei fondi, in mancanza di elementi tali da ritenere che nel rapporto con l'espropriato tale regolamentazione fosse stata opportunamente resa palese.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)