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Sez. 1, Sentenza n. 9475 del 07/09/1999 (Rv. 529695 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Per inammissibilità o improcedibilità ovvero per estinzione del relativo giudizio - Presupposti - Pronuncia dichiarativa della inammissibilità o improcedibilità ovvero dell'estinzione - Necessità - Mancanza di tale pronuncia - Conseguenze - Ammissibilità di una rinnovazione dell'impugnazione o di altra impugnazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di impugnazione di sentenza resa in giudizio di opposizione allo stato passivo - Proposizione consecutiva di appello e ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 1999-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529695-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

La consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell'inammissibilità o dell'improcedibilità della impugnazione stessa o dell'estinzione (per rinuncia o per altra causa) del relativo processo. Ne consegue che, fintanto che la detta dichiarazione non sia intervenuta, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non sia decorso, la valida rinnovazione dell'impugnazione o la proposizione di altro mezzo di gravame (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso, nel quale, avverso una sentenza di rigetto di un'opposizione allo stato passivo era stato proposto appello fuori dei casi consentiti dall'ultimo comma dell'art. 99 della legge fallimentare come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 3 aprile 1982, e, quindi, dopo la rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte, ma prima della dichiarazione dell'estinzione del giudizio d'appello, lo stesso appellante aveva proposto ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387, Legge Falliment. art. 99 com. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)