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Sez. 1, Sentenza n. 2904 del 30/10/1963 (Rv. 264502 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DI INAMMISSIBILITA, D'IMPROCEDIBILITA O D'ESTINZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1963-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264502-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DI INAMMISSIBILITA, D'IMPROCEDIBILITA O D'ESTINZIONE - NECESSITA.*

La consumazione del diritto all'impugnazione non si verifica con la proposizione dell'impugnazione stessa, su cui incida una causa di inammissibilita, o con il verificarsi di una causa di improcedibilita o, in genere, di un fatto estintivo del processò bensi della dichiarazione giudiziale di inammissibilita, o di improcedibilita o di Estinzione (per intervenuta rinunzia o per altra causa). Unicamente tale declaratoria giudiziale determina la preclusione di un nuovo gravame con l'ovvia conseguenza che la semplice pendenza di una precedente impugnazione, in se improcedibile o inammissibile, non preclude, sempreche il termine utile non sia decorso, la valida rinnovazione. Cio vale sia per le impugnazioni principali sia per quelle incidentali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)