Sez. 1, Sentenza n. 5045 del 09/04/2002 (Rv. 553600 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Per inammissibilità o improcedibilità ovvero per estinzione del relativo giudizio - Presupposti - Pronuncia dichiarativa della inammissibilità o improcedibilità o dell'estinzione - Necessità - Mancanza di tale pronuncia - Conseguenze - Ammissibilità di una rinnovazione della impugnazione - Fattispecie in tema di proposizione di ricorso per cassazione, sostitutivo del primo, non depositato nei termini, ed al quale la parte abbia rinunciato, in assenza di declaratoria di estinzione del processo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE
La consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, come la rinuncia, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell'inammissibilità o dell'improcedibilità della impugnazione stessa o dell'estinzione (per rinuncia o per altra causa) del relativo processo. Ne consegue che la precedente proposizione di un ricorso per cassazione, non depositato entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., non preclude la proposizione, nel termine impugnatorio, di un successivo ricorso sostitutivo del primo, cui la parte abbia previamente rinunziato, ove non sia ancora intervenuta declaratoria di estinzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)