Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 22/01/2004 (Rv. 569573 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mutamento dell'ipotesi dedotta - Domanda nuova - Configurabilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In materia di azione revocatoria fallimentare, le diverse previsioni contenute nei due commi dell'art. 67 l. fall. configurano ipotesi differenti di revoca, cui corrispondono azioni autonome, sicché il passaggio dall'una all'altra ipotesi (nella fattispecie, relativa a revoca di atto di compravendita, da quella di cui al primo comma n. 1 a quella di cui al secondo comma) implica il mutamento della "causa petendi" e perciò la prospettazione di una domanda nuova, non ammissibile in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)