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Sez. 1, Sentenza n. 9603 del 14/09/1991 (Rv. 473850 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzia - In genere | Azione revocatoria ex art. 67, primo comma, legge fall. - Giudizio di appello - Accoglimento della domanda di revoca ex secondo comma del predetto art. 67 - Illegittimità.
Stato
decisa il 1991-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473850-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzia - In genere

Le ipotesi di revocatoria previste dai vari numeri del primo comma e dal secondo comma dell'art. 67 legge fall. sono tra loro distinte e danno luogo ad azioni autonome. Pertanto, proposta in primo grado una domanda di revoca di un pagamento effettuato con mezzi anormali (primo comma, n. 2, art. cit.), non è consentito al giudice di appello accogliere la domanda di revoca sotto il profilo della recezione del pagamento con consapevolezza dell'insolvenza del debitore (secondo comma, art. cit.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)