Sez. 1, Sentenza n. 9603 del 14/09/1991 (Rv. 473850 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzia - In genere | Azione revocatoria ex art. 67, primo comma, legge fall. - Giudizio di appello - Accoglimento della domanda di revoca ex secondo comma del predetto art. 67 - Illegittimità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzia - In genere
Le ipotesi di revocatoria previste dai vari numeri del primo comma e dal secondo comma dell'art. 67 legge fall. sono tra loro distinte e danno luogo ad azioni autonome. Pertanto, proposta in primo grado una domanda di revoca di un pagamento effettuato con mezzi anormali (primo comma, n. 2, art. cit.), non è consentito al giudice di appello accogliere la domanda di revoca sotto il profilo della recezione del pagamento con consapevolezza dell'insolvenza del debitore (secondo comma, art. cit.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)