diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4672 del 27/03/2003 (Rv. 561535 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 23 del CCNL metalmeccanico privato.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561535-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che nell'interpretare l'art. 23 del CCNL metalmeccanico privato, laddove stabilisce che le sanzioni disciplinari devono essere applicate nei sei giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, va ritenuto l'intempestività delle sanzioni in concreto comminate, calcolando la decorrenza del termine da un momento in cui al datore di lavoro non erano pervenute tutte le giustificazioni fornite dal datore, e in particolare la cartella clinica, inviata solo successivamente alle prime giustificazioni scritte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)