diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26874 del 21/12/2009 (Rv. 611031 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contrasto del lavoro irregolare - Sanzioni amministrative ex d.l. n. 12 del 2002 - Art. 7 della legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611031-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Poiché per l'irrogazione delle sanzioni per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria (cosiddetto "lavoro nero"), previste dall'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73, si applica il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non si osservano le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al "minimum" prescritto dall'anzidetta normativa generale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)