Sez. L, Sentenza n. 14657 del 01/10/2003 (Rv. 567277 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al contratto dei metalmeccanici del 1987 e al sistema di calcolo del TFR in esso previsto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è attività riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. non ha ravvisato alcun vizio nella sentenza di merito che, esaminando il CCNL del 1987 per l'industria metalmeccanica privata, aveva concluso che il sistema di calcolo del t.f.r da esso previsto non derogasse a quanto previsto dall'art. 2120 cod. civ. così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, e che, conseguentemente, per la determinazione dell'accantonamento annuo dovesse essere presa in considerazione l'intera retribuzione annualmente dovuta, ivi compresi tutti i compensi continuativi ed obbligatori, e quindi che ai fini del computo del t.f.r. dovesse essere incluso lo straordinario che veniva abitualmente prestato con frequenza giornaliera).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)