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Sez. L, Sentenza n. 3167 del 14/03/1992 (Rv. 476279 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere | Divieto - Nuovi documenti - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1992-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476279-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere

Nel nuovo rito di lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova di appello, sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., non esclude che in detta sede l'appellante possa produrre nuovi documenti, ferma, peraltro, la necessità - connessa al rispetto del principio del contraddittorio - che essi (a norma dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 434) siano indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)