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Sez. L, Sentenza n. 9724 del 17/11/1994 (Rv. 488676 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488676-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Nel rito del lavoro è consentita la produzione in appello di documenti non depositati precedentemente (trattandosi di prove non costituende ma costituite e perciò non vietate dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.), ferma, peraltro, la necessità, connessa al rispetto del principio del contraddittorio, che essi (a norma dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art, 434) siano indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)