Sez. L, Sentenza n. 2583 del 06/03/1995 (Rv. 490943 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Documento resosi disponibile successivamente al deposito del ricorso - produzione nell'udienza di discussione successiva ad una di mero rinvio - Ammissibilità - Provvedimento negativo del giudice di rinvio - Insindacabilità eccepita sul presupposto della discrezionalità di detto giudice circa l'ammissione delle prove precostituite - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro va ammessa dal giudice la produzione di un documento resosi disponibile successivamente al deposito del ricorso in appello, che sia compiuta dalla parte interessata all'udienza di discussione tenutasi successivamente ad una udienza di mero rinvio (inidonea a pregiudicare il diritto alla produzione, non svolgendosi in essa alcuna attività difensiva), ne è pertinente invocare a favore dell'insindacabilità del provvedimento negativo adottato dal giudice d'appello (comunque nella specie della S.C. ritenuto censurabile perché erroneamente motivato sulla base della ritenuta tardività della produzione) la discrezionalità del medesimo circa l'ammissione di nuove prove ex art. 437 cod.proc.civ., che non sussiste per le prove precostituite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)