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Sez. 1, Sentenza n. 6068 del 04/12/1985 (Rv. 443202 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - CREDITI DI AVVOCATO O PROCURATORE PER ONORARI PROFESSIONALI - NATURA - CREDITO DI VALUTA - ADEGUAMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443202-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - CREDITI DI AVVOCATO O PROCURATORE PER ONORARI PROFESSIONALI - NATURA - CREDITO DI VALUTA - ADEGUAMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI.*

Il credito di avvocato o procuratore per onorari professionali è di valuta, non di valore, in quanto, pur se necessaria la liquidazione del giudice per la sua quantificazione, ha originariamente per oggetto la prestazione di una somma di denaro. Ne consegue che la sopravvenuta svalutazione monetaria non consente un adeguamento d'ufficio del suddetto credito, ma può solo giustificare una istanza del creditore di riconoscimento del maggior danno, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)