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Sez. 2, Sentenza n. 8865 del 28/11/1987 (Rv. 456223 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - CREDITI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - NATURA - DEBITI DI VALUTA - RIVALUTAZIONE - DOMANDA ESPRESSA - NECESSITÀ - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456223-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - CREDITI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - NATURA - DEBITI DI VALUTA - RIVALUTAZIONE - DOMANDA ESPRESSA - NECESSITÀ - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE.*

Il credito di avvocato o procuratore per onorari professionali è credito di valuta, non di valore, in quanto, pur se necessaria la liquidazione del giudice per la sua quantificazione, ha originariamente per oggetto la prestazione d'una somma di danaro, con la conseguenza che la sopravvenuta svalutazione monetaria non consente una rivalutazione d'ufficio di tale credito, occorrendo, invece, una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1124, comma secondo, cod. civ., potendo trovare applicazione l'art. 429 cod. proc. civ. (che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro) solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come un'attività continuativa e coordinata (cosiddetti rapporti di parasubordinazione), senza che, in difetto, possa rilevare il richiamo dell'art. 429 cit. Da parte del d.m. 22 giugno 1982, illegittimo perché eccedente i limiti della delega conferita con la legge 7 novembre 1957 n. 1051. (Conf 6033/87, mass n 454402; (Conf 6068/85, mass n 443202).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)