Sez. 2, Sentenza n. 8957 del 29/08/1990 (Rv. 469124 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SVALUTAZIONE MONETARIA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SVALUTAZIONE MONETARIA.*
Il credito di avvocato o procuratore per onorari professionali รจ di valuta, non di valore, in quanto, pure se necessaria la liquidazione del giudice per la sua quantificazione, ha per oggetto la prestazione di una somma di denaro, per cui, essendo applicabile la norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., spetta al professionista fornire la prova, con qualsiasi mezzo, che il pagamento tempestivo da parte del cliente gli avrebbe consentito, mediante l'opportuno impiego della somma, di evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione. (V 8865/87, mass n 456223; (V 6068/85, mass n 443202).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)