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Sez. L, Sentenza n. 3873 del 11/06/1986 (Rv. 446711 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO - GRADO SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - LIMITI - INTERESSI LEGALI SUI CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446711-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO - GRADO SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - LIMITI - INTERESSI LEGALI SUI CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA - ESTENSIONE.*

La rivalutazione dei crediti di lavoro è dovuta anche per il tempo successivo alla pronuncia del giudice di primo grado quando, a seguito d'impugnazione sul punto, l'accertamento dei detti crediti sia stato comunque oggetto di cognizione da parte del giudice di appello, ma è limitata, alternativamente, al tempo trascorso sino alla pronuncia di questo - solo con essa ponendosi in essere la definitiva condanna cui si riferisce l'art. 429 cod. proc. civ. - o sino all'eventuale già avvenuto pagamento. Lo stesso principio opera in ordine agli interessi legali sui crediti predetti. (Conf 1847/83, mass n 426688, sulla prima parte; (Conf 3696/81, mass n 414338, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)