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Sez. L, Sentenza n. 1847 del 11/03/1983 (Rv. 426688 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE ANCHE PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426688-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE ANCHE PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - LIMITI.*

La rivalutazione dei crediti di lavoro è dovuta anche per il tempo successivo alla pronuncia del giudice di primo grado, quando, a seguito d'impugnazione sul punto, l'accertamento dei detti crediti sia stato comunque oggetto di cognizione da parte del giudice d'appello, ma va limitata, alternativamente, al tempo trascorso sino alla pronuncia di questo - solo con essa ponendosi in essere definitivamente la condanna cui si riferisce l'art. 429 cod. proc. civ. - o sino all'eventuale già avvenuto pagamento, non potendo concepirsi un danno da svalutazione di crediti già soddisfatti. (Conf 3696/81, mass n 414338).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)