Sez. L, Sentenza n. 3696 del 08/06/1981 (Rv. 414338 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - LIMITI TEMPORALI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - LIMITI TEMPORALI.*
La rivalutazione dei crediti di lavoro e dovuta anche per il tempo successivo alla pronuncia del primo giudice quando l'accertamento dei detti crediti sia stato comunque oggetto di cognizione, a seguito di impugnazione sul punto, da parte del giudice di appello, ma va alternativamente limitata al tempo trascorso sino alla pronunzia di questo - solo con essa ponendosi definitivamente in essere la 'condannĂ cui si riferisce l'art 429 cod proc civ - o sino alla eventuale gia avvenuto pagamento, non potendo evidentemente concepirsi un danno da svalutazione di crediti gia soddisfatti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)