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Sez. U, Sentenza n. 923 del 07/02/1985 (Rv. 439092 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - I.N.G.I.C. - (ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE CONSUMO) - CONTROVERSIA CON UN DIPENDENTE AVENTE AD OGGETTO IL RAPPORTO DI LAVORO - CHIAMATA IN CAUSA "IUSSU IUDICIS" DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - FUNZIONE - INTERFERENZA SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - INDEBITA INTERFERENZA NEI POTERI RISERVATI ALLA P.A. NEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON DETTA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439092-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - I.N.G.I.C. - (ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE CONSUMO) - CONTROVERSIA CON UN DIPENDENTE AVENTE AD OGGETTO IL RAPPORTO DI LAVORO - CHIAMATA IN CAUSA "IUSSU IUDICIS" DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - FUNZIONE - INTERFERENZA SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - INDEBITA INTERFERENZA NEI POTERI RISERVATI ALLA P.A. NEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON DETTA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Nella controversia vertente fra l'ingic (istituto nazionale gestione imposte di consumo) ed un suo dipendente, avente ad oggetto l'esistenza ed il modo d'essere del rapporto di lavoro, di natura privatistica, fra tali soggetti, la chiamata in causa "iussu iudicis" dell'amministrazione finanziaria, rivolta a metterla in condizione di assumere la veste di interventore adesivo dipendente, trova giustificazione negli effetti vincolanti che il giudicato sul suddetto rapporto può venire a spiegare nel successivo autonomo rapporto di pubblico impiego, da costituirsi con l'amministrazione stessa ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649 (circa l'iscrizione del personale delle abolite imposte di consumo in un quadro speciale ad esaurimento presso il ministero delle Finanze), e non interferisce sulla giurisdizione del giudice ordinario, perché non amplia l'oggetto della causa e non investe il costituendo rapporto di pubblico impiego. Nè tale giurisdizione può restare esclusa sotto il profilo dell'indebita interferenza nei poteri riservati alla pubblica amministrazione nel procedimento diretto alla Costituzione di quel nuovo rapporto di pubblico impiego, dato che la pronuncia del giudice ordinario di accertamento del rapporto di lavoro con l'ingic riguarda soltanto un presupposto di detta successiva assunzione, in ordine al quale la P.a. Difetta di qualsiasi discrezionalità di valutazione. (V 3379/82, mass n 421356; (V 482/78, mass n 389779).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 107, DPR 26/10/1972 num. 649 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)