Sez. U, Sentenza n. 3379 del 03/06/1982 (Rv. 421356 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - I.N.G.I.C. (ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE CONSUMO) - PERSONALE DIPENDENTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE CONTRO L'I.N.G.I.C. PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CHIAMATA IN CAUSA IUSSU IUDICIS DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CON LA QUALE SI SIA COSTITUITO UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO DOPO L'ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - I.N.G.I.C. (ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE CONSUMO) - PERSONALE DIPENDENTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE CONTRO L'I.N.G.I.C. PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CHIAMATA IN CAUSA IUSSU IUDICIS DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CON LA QUALE SI SIA COSTITUITO UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO DOPO L'ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - IRRILEVANZA.*
Nella controversia promossa da un dipendente dell'istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo, per il riconoscimento di una qualifica superiore nei soli confronti di detto istituto e con esclusivo riguardo al rapporto di lavoro con esso instaurato, la giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua della natura privatistica di tale rapporto, non trova deroga per il fatto che sia stata chiamata in causa "iussu iudicis" l'amministrazione finanziaria, in relazione agli effetti vincolanti che il giudicato sulla suddetta qualifica viene a spiegare sul successivo rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione stessa, costituitosi dopo l'abolizione delle imposte di consumo e l'iscrizione del personale nel quadro speciale ad esaurimento presso il ministero delle Finanze (art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649, modificato dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 937), atteso che una siffatta chiamata pone la amministrazione nella possibilità di partecipare al giudizio nella veste di terzo interventore adesivo dipendente, senza ampliare l'oggetto della causa, che non investe detto rapporto di pubblico impiego. (V 865/78, mass n 390206; (V 482/78, mass n 389779).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 649 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 649 art. 9 CORTE COST., DPR 24/12/1976 num. 937 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)