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Sez. 2, Sentenza n. 662 del 21/02/1975 (Rv. 373995 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE - CONSULENZA DI PARTE - PRODUZIONE IN APPELLO DOPO L'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373995-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE - CONSULENZA DI PARTE - PRODUZIONE IN APPELLO DOPO L'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA.*

La consulenza tecnica di parte, costituendo non un mezzo di prova, ma un mero scritto difensivo, avente la sola finalita di sottoporre al giudice considerazioni di ordine tecnico, puo essere legittimamente prodotta nella fase d'appello del giudizio, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)