Sez. 3, Sentenza n. 3405 del 09/05/1988 (Rv. 458773 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE - CONSULENZA DI PARTE - PRODUZIONE IN APPELLO DOPO L'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE - CONSULENZA DI PARTE - PRODUZIONE IN APPELLO DOPO L'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITÀ.*
La consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. (V 7175/83, mass n 431785; (Conf 662/75, mass n 373995).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)