diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2471 del 28/06/1976 (Rv. 381259 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IPOTESI DI FATTO ILLECITO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - RAPPORTI ESAURITI PRIMA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA - DECORRENZA DELLA RIVALUTAZIONE - DALLA MATURAZIONE DEI CREDITI.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381259-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IPOTESI DI FATTO ILLECITO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - RAPPORTI ESAURITI PRIMA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA - DECORRENZA DELLA RIVALUTAZIONE - DALLA MATURAZIONE DEI CREDITI.*

L'art 429, terzo comma, cod proc civ, nel nuovo testo modificato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973, n 533, nel prevedere la rivalutazione dei crediti di lavoro, ha introdotto nell'ordinamento una nuova ipotesi di fatto illecito, caratterizzato da un'unica fattispecie complessa che comprende il momento di maturazione del credito, quello della svalutazione e quello della liquidazione ed esclude ogni Rilevanza della colpa del datore di lavoro inadempiente. Pertanto, la nuova disciplina, in considerazione delle finalita perseguite dal legislatore, deve ritenersi applicabile anche ai crediti di lavoro dipendenti da rapporti gia esauriti alla data della sua entrata in vigore e con effetti dalla data in cui i crediti stessi sono maturati. (V 1225/74, mass n 369283).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)