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Sez. L, Sentenza n. 5638 del 16/11/1985 (Rv. 442831 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ AI CREDITI DI LAVORO DIPENDENTI DA RAPPORTI ESAURITI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973 N. 533.*
Stato
decisa il 1985-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442831-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ AI CREDITI DI LAVORO DIPENDENTI DA RAPPORTI ESAURITI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973 N. 533.*

L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nel nuovo testo modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, nel prevedere la rivalutazione dei crediti di lavoro, ha introdotto nell'ordinamento una nuova ipotesi di fatto illecito, caratterizzato da un'unica fattispecie complessa che comprende il momento di maturazione del credito, quello della svalutazione e quello della liquidazione ed esclude ogni Rilevanza della colpa del datore di lavoro inadempiente. Pertanto, la nuova disciplina, in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore, deve ritenersi applicabile anche ai crediti di lavoro dipendenti da rapporti già esauriti alla data della sua entrata in vigore e con effetti dalla data in cui i crediti stessi sono maturati. (V 1320/81, mass n 411918; (V 2368/79, mass n 398685; (Conf 5212/78, mass n 394969; (Conf 2471/76, mass n 381259).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)