Sez. L, Sentenza n. 1225 del 29/04/1974 (Rv. 369283 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA AI RAPPORTI ESTINTI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA AI RAPPORTI ESTINTI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 429, terzo comma, cod proc civ, nella nuova formulazione stabilita dall'articolo primo della legge 11 agosto 1973, n 533, il giudice, quando pronunzia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi legali, anche il maggior danno subito dal lavoratore per la svalutazione monetaria, utilizzando, ai sensi dell'art 150 disp att cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 9 della citata legge, l'indice dei prezzi calcolato dall' ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria. Tali norme sono applicabili anche ai rapporti di lavoro estintisi prima della entrata in vigore della legge n 533 del 1973, sempreche i loro effetti non si siano ancora esauriti, in quanto l'art 20 di tale legge, nel disporre che le norme della stessa legge si applicano anche ai giudizi ancora in corso, non introduce alcuna distinzione fra norme di diritto processuale e norme di diritto sostanziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)