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Sez. 6, Sentenza n. 9556 del 24/05/1988 Ud. (dep. 29/09/1988) Rv. 179273 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179273-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*

Il vizio di motivazione per relationem sussiste quando il giudice investito del gravame lo respinga limitandosi a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado; la motivazione di semplice richiamo, infatti, si risolve nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione di merito. Non ricorre, invece, tale vizio quando il giudice d'appello, riconsideri tutte le questioni a lui devolute e, condividendo tutti gli apprezzamenti e le valutazioni del giudice di primo grado, le risolva in modo identico. (Conf mass n 147598).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)