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Sez. 6, Sentenza n. 4628 del 23/02/1983 Ud. (dep. 19/05/1983) Rv. 159118 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) DEL REATO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159118-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) DEL REATO - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Poiché con la norma di cui all'art. 349 cod. pen. si tutela tanto l'integrità fisica quanto quella strumentale, funzionale e per così dire simbolica dei sigilli, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato di cui alla citata norma, che i sigilli vengano distrutti o sottratti, essendo sufficiente che si renda frustranea la custodia della cosa cui essi sono finalizzati. Pertanto, risponde del predetto reato l'autore di una costruzione abusiva che, pure a conoscenza del sequestro dell'immobile eseguito mediante apposizione di sigilli, prosegua tuttavia i lavori. (Conf mass n 150825).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)