Sez. L, Sentenza n. 3188 del 01/03/2012 (Rv. 621077 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Polizze assicurative del personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Premio annuo calcolato in misura percentuale della retribuzione lorda del dipendente - Natura previdenziale integrativa - Esclusione - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
Il trattamento previsto in favore del personale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), per effetto di polizze assicurative attivate, in base alla convenzione sottoscritta il 1° luglio 1963, singolarmente per ciascun dipendente, dallo stesso Istituto presso la compagnia di assicurazioni INA, alimentate con un premio annuo calcolato in misura percentuale della retribuzione lorda dei lavoratori interessati, corrisposto in parte dall'INFN e in parte dai dipendenti, non ha natura di trattamento di previdenza integrativa. Difatti non solo, come da denominazione del suddetto fondo, le relative prestazioni non sono esclusivamente correlate al pensionamento, ma l'accensione delle suindicate polizze si configura come un beneficio accessorio del rapporto di lavoro, perché è collegato sia alla relativa retribuzione, per la determinazione della misura della parte di premio a carico del dipendente, sia all'anzianità lavorativa maturata, per l'entità delle prestazioni ottenibili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 3, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 9 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)