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Sez. L, Sentenza n. 23094 del 09/09/2008 (Rv. 605024 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo integrativo previdenziale dell'INPS - Soppressione - Conservazione dei diritti maturati - Liquidazione - Aggancio alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Decorrenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605024-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Nel sistema previdenziale, i fondi integrativi istituiti dagli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 e, in particolare, il Fondo di previdenza dei dipendenti INPS - ente espressamente menzionato dalla legge n. 70 del 1975 - sono stati soppressi dall'art. 64 della legge n. 144 del 1999 con decorrenza dal primo ottobre 1999, salva la conservazione del diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo maturato a tale data, la cui erogazione - in una prospettiva riequilibratrice dell'intero sistema pensionistico diretta a ricondurre la previdenza integrativa nell'ambito della gestione obbligatoria (come ritenuto anche da Corte cost. n. 393 del 2000) - è stata agganciata al momento della liquidazione del trattamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria di base. Ne consegue che, avendo previsto l'art. 1, comma 29 della legge n. 335 del 1995, la regola delle "finestre" quale condizione essenziale per la decorrenza della pensione di anzianità, anche per i trattamenti previdenziali integrativi non è sufficiente il possesso dei requisiti assicurativi e contributivi prescritti (oltre che la presentazione della domanda e la cessazione dell'attività lavorativa), dovendo in aggiunta verificarsi, ai fini della decorrenza del trattamento, la condizione del compiuto avverarsi dei requisiti previsti per l'attribuzione della pensione del regime obbligatorio e l'apertura della "finestra" utile per la successiva liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 64, Legge 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 com. 5 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)