Sez. U, Sentenza n. 4973 del 29/05/1990 (Rv. 467426 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - IN GENERE - INFRAZIONE EDILIZIA - SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA DAL SINDACO PRIMA DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - OPPOSIZIONE DEL PRIVATO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - IN GENERE - INFRAZIONE EDILIZIA - SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA DAL SINDACO PRIMA DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - OPPOSIZIONE DEL PRIVATO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Nel caso di sanzione pecuniaria, irrogata dal sindaco per infrazione edilizia, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765, prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (il cui art. 16 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), l'opposizione del privato è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, in considerazione dell'alternatività di detta sanzione rispetto a misure di tipo ripristinatorio, a scelta discrezionale dell'amministrazione, e della conseguente qualificabilità delle posizioni tutelate come meri interessi legittimi, sempre che la domanda non denunci l'insussistenza "in radice" del potere sanzionatorio, ma contesti la correttezza del suo Esercizio (come quando si pongano questioni sullo "an" od il "quantum" della pena, o si deduca l'incompetenza relativa dell'autorità che ha applicato la sanzione, o l'illegittimità della sua riscossione con lo strumento dell'esenzione esattoriale). (V 1243/79, mass n 397470).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)