Sez. U, Sentenza n. 1243 del 26/02/1979 (Rv. 397470 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE EDILIZIA - SANZIONE PECUNIARIA EX ART 13 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA O DEL QUANTUM DI ESSA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE EDILIZIA - SANZIONE PECUNIARIA EX ART 13 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA O DEL QUANTUM DI ESSA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con la quale il privato insorga avverso sanzione pecuniaria per infrazione edilizia, inflittagli dal sindaco a norma dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765, tanto se la domanda medesima sia diretta a contestarne la legittimita, anche in relazione alla ricorrenza dei presupposti di legge, quanto se la domanda sia rivolta a censurare il quantum della sanzione inflitta. Tale sanzione, infatti, ponendosi su un piano di alternativita, a scelta della amministrazione, con le misure ripristinatorie adottabili per dette infrazioni, e a queste ultime equiparabile, e, quindi, configura Esercizio di un potere discrezionale rivolto in modo diretto alla tutela dell'interesse pubblico, a fronte del quale le posizioni soggettive del privato hanno natura e consistenza di interesse legittimo. (V 926/78, mass n 390261; (V 1557/77, mass n 385267).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)