Sez. U, Sentenza n. 1467 del 24/02/1996 (Rv. 496012 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Abusi edilizi - Sanzioni pecuniarie - Ingiunzione ex art. 639 del 1910 - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni - Limiti.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Qualora per il pagamento di sanzioni pecuniarie dovute per abusi edilizi (art. 10 legge n. 47 del 1985), il Sindaco emetta a carico del trasgressore ingiunzione a norma dell'art. 2 R. D. n. 639 del 1910,, la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione proposta dall'intimato può riconoscersi limitatamente alle sole contestazioni attinenti alla legittimità intrinseca dell'ingiunzione medesima; mentre va esclusa per tutte le contestazioni relative alla sussistenza dell'illecito ed alla determinazione della conseguente sanzione, la cui cognizione, anche in sede di opposizione all'indicata ingiunzione, rientra nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)