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Sez. 1, Sentenza n. 26901 del 22/07/2025 Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. 288218-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione imputabile all'amministrazione - Proroga della misura pre-espulsiva - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288218-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non costituisce presupposto legittimante la proroga della misura il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione imputabile esclusivamente all'amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva, posto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 20 d.l. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per le proroghe rilevano solamente cause imputabili allo straniero o al Paese terzo, senza più alcun riferimento a necessità genericamente collegate "al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di proroga motivato sulla mera esigenza di riprogrammazione del viaggio di accompagnamento coatto della persona trattenuta già identificata in vista del rilascio di un nuovo lasciapassare verso lo Stato terzo).

Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 296 art. 14 com. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Decreto Legge 19/09/2023 num. 123 art. 20, Legge 13/11/2023 num. 162 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)